La plusvalenza sulla vendita immobiliare

Plusvalenza immobiliare

Pubblico un breve articolo per spiegare come funziona la tassazione della plusvalenza immobiliare perchè ho notato che a volta c’è confusone in materia.

Normalmente vendendo una casa non si pagano tasse. Detto questo, ci sono casi in cui la plusvalenza viene tassata, ma li considererei come delle eccezioni.

Per semplificare, non parlerò di società e di immobili diversi da abitazioni.

In pratica, perché si debbano pagare tasse è necessario che siano vere entrambe le condizioni:

  • La casa viene venduta prima che siano passati 5 anni dall’acquisto;
  • La casa non è stata usata come abitazione principale del proprietario per la maggior parte del periodo di possesso

Chiaro? Magari è meglio fare un esempio:

  1. Tasse da pagare: il sig. Rossi acquista una casa nel 2017 e la paga € 100.000,00.  Nel 2020  vende la casa per € 150.000,00 e non ha mai spostato lì la residenza. In questo caso la plusvalenza di € 50.000,00 viene tassata. La plusvalenza può essere tassata secondo il regime ordinario IRPEF oppure con un’imposta sostitutiva al 26%. Nel nostro esempio 50.000,00 x 26% = € 13.000,00
  2. Niente tasse: il sig. Rossi acquista una casa nel 2017 e la paga € 100.000,00.  Nel 2020  vende la casa per € 150.000,00 ma ci ha portato la residenza appena ha comprato e l’ha tenuta lì per due anni e un mese.  In questo caso la plusvalenza non viene tassata perché l’immobile è stato adibito ad abitazione principale del proprietario per più del 50% del periodo di possesso.

Precisazioni:

La tassazione da plusvalenza rientra nei redditi diversi disciplinati dall’art. 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

– È possibile detrarre dei costi per ridurre la plusvalenza (imposta di registro o iva, onorario notarile per acquisto, spese di ristrutturazione, ecc.)

– La regola dei 5 anni vale anche per fabbricati diversi dall’abitativo (negozi, capannoni), ovviamente senza la possibilità di spostare la residenza.

– La finanziaria 2020 ha alzato l’aliquota dell’imposta sostitutiva dal 20% al 26%

– I terreni edificabili sono SEMPRE soggetti a plusvalenza, con altre regole spiegate meglio in quest’altro articolo .


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