Riapertura dei termini per la rivalutazione dei terreni edificabili – aggiornamento 2020

Riapertura termini per rivalutazione terreni

Aggiornamento del 10-01-2020: anche quest’anno la tradizione viene seguita: nella finanziaria è stata inserita la proroga per la rivalutazione delle aree edificabili (art. 1, commi 693 e seguenti) ed è stata innalzata l’aliquota al 11%

Aggiornamento del 27/12/2017: anche nella legge di stabilità 2018 è stato previsto il rinnovo dei termini per la rivalutazione dei terreni (Commi 997 e 998). Quanto scritto nell’articolo quindi è da considerarsi valido anche per il 2018. La scadenza per la presentazione della perizia giurata ed il pagamento della prima rata è il 30 giugno 2018 ed il termine di riferimento per il possesso dei terreni è quello al 01 gennaio 2018. Per i dettagli fate pure riferimento all’articolo qui sotto avendo cura di aggiornare le date come riportato in fondo.

Resta solo da chiedersi come mai i nostri legislatori continuino a rinnovare la legge ogni anno da 16 anni invece di farla diventare definitiva. Mah!

Riaperti i termini per la rivalutazione dei terreni, con sorpresa…

La legge di stabilità è stata approvata dal senato il 20/12/14 e, fortunatamente, come tutti gli anni dal 2001 in avanti, contiene la riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree edificabili e delle partecipazioni societarie.

In parole povere, chi è proprietario di un terreno edificabile nel momento in cui dovesse vendere questo terreno dovrebbe dichiarare come reddito il maggior valore percepito (se esiste) tra atto di acquisto e atto di vendita.

La rivalutazione consente di effettuare una perizia giurata del valore del terreno al 01/01/2015, pagare un’imposta sostitutiva su questo valore che da quel momento in poi diventerà il valore di riferimento per eventuali plusvalenze in caso di vendita. La perizia deve essere redatta e asseverata entro il 30 giugno 2015.

Nelle passate “edizioni” della rivalutazione l’imposta sostitutiva era del 4% sull’importo della perizia, in questa finanziaria l’aliquota è stata alzata all’8%.

Anche con un’aliquota dell’8% il risparmio rispetto alla tassazione irpef ordinaria è consistente. Il problema potrebbe porsi nel caso in cui sia già stata fatta una rivalutazione qualche anno fa, con valori di mercato che oggi sarebbero esagerati. In questo caso è opportuno effettuare una nuova perizia giurata con i valori di mercato attuali, decisamente più bassi, in modo da ridurre il rischio di accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. Per effettuare l’operazione, però occorre pagare la differenza di imposta:

imposta sul nuovo valore all’8% – imposta già pagata sul vecchio valore al 4%.

Il risultato in alcuni casi può sembrare una beffa: oltre a vendere il terreno ad un prezzo sensibilmente inferiore, tocca anche pagare tasse aggiuntive a quelle già pagate per dichiarare che il terreno vale meno…

Giusto per informazione riportiamo il testo integrale dei commi 626 e 627 della legge di stabilità che “spiegano” quanto sopra esposto.

626. Al comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1º gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2015»;

b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015»;

c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015».

627. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni, edificabili o con destinazione agricola, rideterminati con le modalità e nei termini indicati nel comma 2 dell’articolo 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal comma 626 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui agli articoli 5, comma 2, e 7, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono raddoppiate.

Aggiornamento inserito il 23/02/2017:

Anche per l’anno 2017 sono stati riaperti i termini con aliquote e modalità invariate fino a giugno 2017.

Per completezza di informazione, qui di seguito il comma 997 della legge di stabilità per il 2018:

997. All’articolo 2, comma 2, del decreto-
legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2003, n. 27, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « 1º
gennaio 2017 » sono sostituite dalle se-
guenti: « 1º gennaio 2018 »;
b) al secondo periodo, le parole: « 30
giugno 2017 » sono sostituite dalle seguenti:
« 30 giugno 2018 »;
c) al terzo periodo, le parole: « 30
giugno 2017 » sono sostituite dalle seguenti:
« 30 giugno 2018 ».


Vuoi scoprire la nostra vetrina immobiliare con le ultime proposte?

Articoli consigliati